Produttori, commercianti e consumatori sono avvertiti: entrerà in vigore il 9 maggio il decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231, dedicato all’etichettatura degli alimenti. La nuova normativa sostituisce il decreto legislativo del 1992, divenuto obsoleto a causa delle disposizioni dell’Unione Europea. Non siamo di fronte ad un argomento direttamente trattato nelle certificazioni ISO, ma comunque riguardante il tema sicurezza alimentare.
Il testo affronta due aspetti: introduce norme e sanzioni riguardanti l’indicazione del numero di lotto e l’etichettatura dei prodotti non preimballati; stabilisce le sanzioni per chi viola gli obblighi sulle informazioni ai consumatori stabiliti dall’UE.
La nuova disciplina sui prodotti non pre-imballati
Andiamo per ordine e partiamo dalla nuova disciplina sui prodotti non preimballati. Pensiamo a tutti quegli alimenti che troviamo in negozi e supermercati e che vengono acquistati “sfusi”.
Questo tipo di prodotto deve essere accompagnato da molte informazioni obbligatorie:
– gli ingredienti
– gli allergeni
– le modalità di conservazione
– la data di scadenza
– la percentuale di ghiaccio in caso di prodotti congelati
– l’indicazione “decongelato”
Queste informazioni devono essere riportate su un cartello applicato al recipiente che contiene il prodotto, oppure su cartello collocato vicino al prodotto esposto. Le disposizioni, tuttavia, non si applicano agli alimenti fabbricati negli altri Stati membri dell’Unione Europea.
Al bar e al ristorante
In caso di prodotti non preimballati serviti in ristoranti, bar, mense ed esercizi simili, sono richieste soltanto le seguenti informazioni obbligatorie:
– le sostanze che provocano allergie ed intolleranze
– l’indicazione “decongelato”
Indicazione del lotto
Il decreto vieta la vendita di un alimento privo di indicazione del numero del lotto cui appartiene. Per i prodotti preimballati, il lotto deve figurare sull’etichetta. Per quelli non preimballati, invece, è sufficiente l’indicazione sui soli documenti commerciali di vendita.
Le sanzioni per la violazione del Regolamento UE
Il nuovo decreto legislativo, infine, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi di etichettatura previsti dal regolamento U n. 1169/2011. Le sanzioni oscillano tra 500 e 40.000 euro, ma sono previste anche delle riduzioni (già contestate dalle associazioni dei consumatori) in base al tempo di pagamento, alla grandezza e al numero di sanzioni ricevute dall’azienda.
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/8/18G00023/sg