Dal 1° luglio sono in vigore le nuove ammende e le nuove sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (decreto legislativo 81/2008). Le cifre sono state incrementate dell’1,9%. A stabilirlo è stato il decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro riguardante la “Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza”.
L’incremento va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti. Per esempio il datore di lavoro che non compie la valutazione dei rischi o omette di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione potrà incorrere in un’ammenda. Questa andrà da 2.792,06 a 7.147,67 euro (fino al 30 giugno la forbice va da 2.740 a 7.014,40 euro). Gli importi rivalutati delle sanzioni si applicheranno alle violazioni commesse esclusivamente dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2023. Questi ultimi non riguarderanno però gli accertamenti commessi in precedenza.
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